Cons. Stato n. 2229/2015
Il disposto di cui agli artt. 10, comma 1, e 19 D.P.R. 327 del 2001 (T.U. Espropriazione per p.u.) legittima l'amministrazione a modificare la pianificazione urbanistica nel caso in cui l'opera realizzanda non risulti conforme alle previsioni del piano urbanistico generale (Conferma della sentenza del T.a.r. Toscana, sez. I, 20 novembre 2013, n. 1604).
Cass. civ. n. 8128/2011
Ai sensi della L.R. Lombardia 12/2006 in caso di approvazione di varianti urbanistiche preordinate alla realizzazione di opere pubbliche non di competenza comunale, č esclusa la necessitā della progettazione esecutiva per l'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio.
Cons. Stato n. 784/2010
L'approvazione del progetto preliminare, in base al comma 7 dell'art. 3 D.Lgs. n. 190/2002, determina, ove necessario, l'accertamento della compatibilitā ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti, mentre gli immobili sui quali č localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del T.U. n. 327/2001 che si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione. (Riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sez. I, n. 02596/2007).
Corte cost. n. 206/2001
Oggi l'art. 14-quater si limita a prevedere che se una o pių amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima assuma comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, e che solo qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione "preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute" , la decisione sia rimessa al Consiglio dei ministri (con l'intervento del Presidente della Regione quando il dissenso č espresso da una Regione) ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero "ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali" nelle altre ipotesi (art. 14-quater, commi 3 e 4). Non č dunque appropriata l'integrazione apportata di recente al regolamento in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi dall'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, lā dove dispone, per l'ipotesi di pronuncia definitiva del consiglio comunale sulla proposta di variante dello strumento urbanistico, che "non č richiesta l'approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 14, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241". Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimitā costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui prevede che, ove il progetto di insediamento contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico, la determinazione della conferenza di servizi costituisce, anche nell'ipotesi di dissenso della Regione, proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale.