Cass. civ. n. 19402/2017
La servitù di allagamento non ha natura volontaria, in quanto è oggetto di un atto di imperio, sicché, da un lato, la sua regolamentazione costituisce una forma di governo del territorio rientrante nella competenza concorrente tra Stato e Regioni, in virtù degli artt. 117 Cost. e 5, comma 10, del D.P.R. n. 327 del 2001, e, dall'altro, non è riconducibile, per i suoi caratteri di temporaneità e periodicità, al novero delle servitù di natura civilistica, per le quali opera il principio di tipicità, ma si colloca nell'ambito dei vincoli pubblicistici alla proprietà privata indicati solo descrittivamente come "servitù" dall'art. 43, comma 6-bis, del predetto D.P.R. n. 327 del 2001. (Rigetta, Trib. sup. delle acque pubbliche Roma, 6 luglio 2015).
Cass. civ. n. 11921/2017
Con riguardo alla disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità vigente nella Provincia autonoma di Trento, stante la riformulazione dell'art. 117 Cost. operata della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato i rapporti tra le fonti normative statali e quelle regionali, e considerato lo statuto di autonomia speciale della Regione Trentino - Alto Adige, nella quale le province autonome di Trento e di Bolzano hanno competenza legislativa primaria in tema di espropriazione per pubblica utilità - che è istituto "trasversale", servente e strumentale ad ogni interesse pubblico cui risulti funzionale l'acquisizione di un bene, come tale oggetto di disciplina dello Stato e delle Regioni nelle materie in cui tali enti hanno potestà legislativa esclusiva - l'accertamento dell'edificabilità dell'area ablata ai fini della determinazione dell'indennità va effettuato non già con riferimento alla data del decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 327 del 2001, bensì a quella del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di autorizzazione dell'esecuzione del piano delle espropriazioni, come previsto dall'art. 6 della L. provinciale Trento n. 6 del 1993, che anticipa a tale momento la ricognizione legale del bene per la determinazione dell'indennità e l'insorgenza del relativo diritto di credito dell'espropriando a prescindere dalla futura adozione del decreto di esproprio, con conseguente irrilevanza delle varianti dello strumento urbanistico successive al detto decreto di autorizzazione.
Cass. civ. n. 23023/2016
In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai fini della determinazione della base imponibile relativa ad un terreno edificabile, può distinguersi l'area edificabile di diritto, perché così qualificata in uno strumento urbanistico, e l'area edificabile di fatto, che, pur non essendo urbanisticamente prevista, ha una vocazione edificatoria di fatto, identificabile per la presenza di taluni indici, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, e l'esistenza di qualunque altro elemento obiettivo incidente ai fini della destinazione urbanistica, sicché tale destinazione di fatto, rilevante giuridicamente perché presa in considerazione dalla legge sia ai fini dell'ICI, sia per la determinazione dell'indennità di espropriazione, rende l'area anch'essa edificabile "di diritto", sebbene non ancora oggetto di pianificazione urbanistica, con conseguente incidenza sul suo valore anche ai fini delle imposte suddette. (Cassa con rinvio, comm. trib. reg. sez. dist. Salerno, 23 novembre 2009).