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Articolo 128 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 07/07/2024]

Comitato regionale di controllo

Dispositivo dell'art. 128 TUEL

1. Per l'esercizio del controllo di legittimità è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

2. Sono disciplinate con legge regionale l'elezione, a maggioranza qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a) e comma 2 prima parte, la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza del presidente.

3. La legge regionale può, articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di indirizzo. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.

4. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono provvedimenti definitivi.

5. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

Massime relative all'art. 128 TUEL

Cons. Stato n. 4916/2011

Il divieto di un regime derogatorio delle competenze del Sindaco in situazioni di emergenza sanitaria e di igiene pubblica in cui prevalga l'urgenza del provvedere non può ricondursi all'art. 128, co. 4 T.U.E.L. Infatti, tale norma, nello stabilire che leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al predetto testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni, ha il solo scopo di prevenire ogni tacita abrogazione della disciplina sull'ordinamento degli EE.LL., non precludendo perciò l'adozione di ordinanze c.d. libere nelle situazioni di emergenza prefigurate dall'art. 2 lett. c), L. n. 225/1992, in quanto le stesse non esplicano effetto abrogativo della legislazione vigente, ma dispongono in deroga solo temporanea al quadro normativo, negli stretti limiti necessari a fronteggiare situazioni di emergenza con mezzi e poteri che si qualificano come straordinari.

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