(massima n. 1)
Il divieto di un regime derogatorio delle competenze del Sindaco in situazioni di emergenza sanitaria e di igiene pubblica in cui prevalga l'urgenza del provvedere non può ricondursi all'art. 128, co. 4 T.U.E.L. Infatti, tale norma, nello stabilire che leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al predetto testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni, ha il solo scopo di prevenire ogni tacita abrogazione della disciplina sull'ordinamento degli EE.LL., non precludendo perciò l'adozione di ordinanze c.d. libere nelle situazioni di emergenza prefigurate dall'art. 2 lett. c), L. n. 225/1992, in quanto le stesse non esplicano effetto abrogativo della legislazione vigente, ma dispongono in deroga solo temporanea al quadro normativo, negli stretti limiti necessari a fronteggiare situazioni di emergenza con mezzi e poteri che si qualificano come straordinari.