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Articolo 114 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 07/07/2024]

Aziende speciali ed istituzioni

Dispositivo dell'art. 114 TUEL

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

  1. a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
  2. b) il budget economico almeno triennale;
  3. c) il bilancio di esercizio;
  4. d) il piano degli indicatori di bilancio.

8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

  1. a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
  2. b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
  3. c) le variazioni di bilancio;
  4. d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.

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Consulenze legali
relative all'articolo 114 TUEL

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Roberto B. chiede
lunedģ 08/10/2018 - Lombardia
“Il quesito è il seguente:
Il Presidente di una Azienda Speciale Consortile, costituita tra i Comuni di un ambito territoriale, può essere presidente/titolare di impresa/società privata che si occupa di fornire servizi pubblici (ad esempio servizi per illuminazione pubblica), a Comuni che NON siano soci dell'azienda speciale?
Si può ravvisare un'incompatibilità tra la carica pubblica ed il partecipare ad una gara indetta da un Comune NON socio dell'Azienda?
Grazie”
Consulenza legale i 14/10/2018
La questione è stato oggetto di vivace dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza, almeno per quanto riguarda la natura giuridica delle aziende speciali.

Il nodo da sciogliere concerne infatti l'applicabilità o meno della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 39/2013, relativo all'inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

L'azienda speciale, compresa quella consortile, rappresenta un soggetto giuridico autonomo rispetto all'ente o agli enti da cui promana, da inquadrarsi tra gli enti pubblici economici.

Sia il Consiglio di Stato (sent. n. 641/2012), sia la Corte di Cassazione (sent. 15661/2006) hanno confermato quanto sopra.

L'azienda speciale consortile, rispetto alla azienda speciale di cui all'art. 114 del TUEL, si caratterizza per la presenza di un organo in più: l'assemblea consortile.

Sempre secondo le sentenze citate, essa è dunque riconducibile alla nozione di ente pubblico di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs n. 39/2013, in quanto per enti pubblici devono intendersi “gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla P.A. che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati”.

Chiarita dunque l'applicabilità del d.lgs n. 39/2013, occorre analizzare la fattispecie concreta, così come posta nel quesito.

La normativa di cui sopra si riferisce perlopiù a situazioni di potenziale conflitto d'interesse, in cui il fatto di ricoprire una carica all'interno di un ente può seriamente determinare insanabili divergenze tra gli interessi propri dell'ente, rispetto a quelli di altri enti o altre società private che operino in settori delicati, regolati, o comunque controllati, a vario titolo dalla Pubblica Amministrazione.

Dato che, secondo il quesito posto, la società privata di cui si vorrebbe ricoprire una carica non rappresenta un ente pubblico, ma una mera fornitrice di servizi, l'unica norma che astrattamente potrebbe determinare problematiche di sorta è quella di cui all'art. 9, comma 2, la quale stabilisce che “Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico”.

L'ipotesi prospettata non rientra dunque nel divieto di cui sopra, dato che trattasi di attività territorialmente esterna all'azienda speciale consortile, non retribuita dal medesimo ente che conferisce l'incarico.

Diverso sarebbe invece il discorso qualora la seconda carica da voler ricoprire rientrasse anch'essa nella nozione di cariche relative ad azienda speciale consortile, in questo caso vietata dall'art. 11, comma 3.

In ogni caso, il fatto stesso che trattasi di Comuni differenti, esclude di per sé che vi possano essere conflitti di interessi, dato che le strutture in oggetto svolgono la propria attività in ambiti territoriali differenti.

Per quanto riguarda la partecipazione ad una gara indetta da un Comune non associato all'azienda speciale, valgono le medesime considerazioni, e dunque non sussistono problemi di incompatibilità o inconferibilità, salvo quanto eventualmente previsto dal bando di gara, in quanto lex specialis.