Cons. Stato n. 744/2018
Il limite del cd. doppio mandato, oggi contemplato dall'art. 51 T.U.E.L., è stato inizialmente previsto dalla L. 81/1993 con cui era stata introdotta l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia. La ratio della norma viene generalmente ricondotta all'esigenza di bilanciare i nuovi e maggiori poteri riconosciuti, proprio dal sistema di elezione diretta, al sindaco e al presidente di provincia rispetto a quelli delle giunte e dei consigli, così introducendo un limite - in soli termini di continuità - alla permanenza al vertice dell'Amministrazione di un determinato soggetto. Ed infatti la L. 81/1993 ha solamente previsto l'immediata rieleggibilità alla medesima carica dopo due mandati consecutivi, senza con ciò pregiudicare un eventuale terzo mandato, previa opportuna interruzione. Questo Consiglio di Stato ha più volte chiarito la rispondenza di tale norma alla necessità di favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministrazione locale, in modo da spezzare il vincolo personale tra elettore ed eletto per sostituire alla personalità del comando l'impersonalità di esso ed evitare clientelismo. Cionondimeno, l'ineleggibilità per un terzo mandato consecutivo per il sindaco od il presidente della provincia ha sempre sollevato - sia sul piano politico che su quello giuridico - notevoli perplessità, tanto che ne è stata a più riprese posta in dubbio la costituzionalità.
Cass. civ. n. 6128/2015
In materia elettorale, il divieto di immediata rieleggibilità a sindaco di chi abbia ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, previsto dall'art. 51, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mirando ad assicurare, nelle elezioni al governo locale, la tutela della “par condicio", suscettibile di essere alterata da rendite di posizione, opera anche qualora, durante uno dei mandati, il Comune sia stato gestito da un commissario prefettizio, non potendosi escludere la configurabilità del mandato stesso in presenza di una siffatta gestione, ed altresì prescindendo la citata norma (salva l'eccezione introdotta dal suo terzo comma) dalla consecutività dell'effettivo espletamento delle funzioni di sindaco.
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In materia elettorale, la regola della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato di chi abbia già per due volte ricoperto la carica di sindaco non subisce deroga nel caso di interposizione di una gestione commissariale per anticipato scioglimento del consiglio comunale.
Cons. Stato n. 114/2014
È legittimo il decreto con il quale il Prefetto ha disposto il commissariamento di un Comune (nella specie, si trattava del Comune di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto), che sia motivato con riferimento alla intervenuta decadenza del Sindaco, a seguito dell'accertamento dell'esistenza di una causa di ineleggibilità dello stesso, accertata e dichiarata dal Giudice ordinario, in quanto eletto in violazione del divieto di rielezione per un terzo mandato, dettato dall'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (recante il T.U. degli Enti locali). In tal caso, infatti, devono ritenersi legittimi i poteri esercitati dal Prefetto che, in forza di quanto previsto dall'art. 19, comma 4, del R.D. n. 383 del 1934, dispone il commissariamento del Comune fino al rinnovo degli organi ordinari all'esito di un nuovo turno elettorale e nomina un Commissario prefettizio per l'esercizio delle funzioni spettanti normalmente al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale.
C. Conti n. 94/2010
L'elezione del sindaco al terzo mandato consecutivo, in violazione dell'art. 51. comma 2, t.u.e.l., approvato con D.P.R. 267/2000, determina la responsabilità erariale dello stesso e di tutto il Consiglio comunale illegittimamente operante, a titolo di colpa grave. Il danno per l'ente è circoscritto alla sola indennità di funzione.