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Articolo 41 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Demolizione di opere abusive

Dispositivo dell'art. 41 Testo unico edilizia

1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione(1)(2).

Note

(1) Con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 49-ter dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (che ha disposto la sostituzione del presente articolo).
(2) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 10-bis, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Spiegazione dell'art. 41 Testo unico edilizia

La norma in commento è stato oggetto negli anni di vari rimaneggiamenti da parte del Legislatore, nonché di una pronuncia di illegittimità costituzionale da parte del Giudice delle Leggi.

Nella sua prima formulazione, l’articolo 41 disciplinava le modalità operative della demolizione d’ufficio delle opere abusive, che era attribuita -coerentemente con il sistema previsto dal Testo Unico- alla competenza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, mentre solo in seconda battuta era previsto un intervento del Prefetto, per lo specifico caso di impossibilità dell’affidamento dei lavori.

Nel 2003 il testo normativo è stato pesantemente riformato, attribuendo al Prefetto una sorta di competenza automatica all’esecuzione delle demolizioni non eseguite spontaneamente da parte del proprietario e del responsabile dell’abuso.
Non ha tardato ad arrivare, dunque, l’intervento della Corte Costituzionale, che ha rilevato il contrasto dell’articolo 41, come riformato dall'arti. 32, D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003, con il primo ed il secondo comma dell'art. 118 Cost..
Infatti, la nuova norma non si limitava ad agevolare ulteriormente l'esecuzione della demolizione delle opere abusive da parte del Comune o anche, in ipotesi, a sottoporre l'attività comunale a forme di controllo sostitutivo in caso di inerzia, ma sottraeva al Comune la stessa possibilità di procedere direttamente all'esecuzione della demolizione delle opere abusive, anche in assenza di ragioni che imponessero l'allocazione di tali funzioni amministrative in capo ad un organo statale (Corte Costituzionale, 28 giugno 2004, n. 196).
A fronte di tale pronuncia, si sono sviluppati due orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, che sostenevano -da una parte- la reviviscenza del testo originario della norma in esame e -dall'altra- che l'effetto della dichiarazione di incostituzionalità avesse investitito soltanto l'attribuzione della competenza al Prefetto, senza intaccare le disposizioni di natura procedurale.

Il problema è stato superato nel 2020 con una nuova riforma dell'articolo 41, con la quale è stato previsto, in applicazione dei principi espressi nella suddetta decisione, che l’intervento del Prefetto sia ammesso soltanto in caso di inerzia comunale.
In particolare, l’iniziativa del Prefetto è giustificata dal mancato avvio entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso delle procedure demolitorie.
L’ultima novella ha poi sancito una decisa semplificazione della procedura, che deve essere condotta con la collaborazione del Comune per ogni esigenza tecnico-progettuale, e del genio militare per la materiale esecuzione della demolizione.

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