L’attuale formulazione del comma 1 dell’articolo in esame è stata introdotta nel 2012, sostituendo il precedente generico riferimento al “
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale” con l’espressione “
dirigente o responsabile dello sportello unico”.
Infatti, lo sportello unico per l’edilizia, o S.U.E., costituisce il
punto di accesso unico per i soggetti richiedenti un titolo abilitativo, nonché il punto di raccordo tra il privato, il Comune e tutte le altre eventuali Amministrazioni a vario titolo coinvolte nelle vicende riguardanti l’intervento edilizio (art.
5 del Testo Unico).
L’attribuzione di tale funzione agli organi dirigenziali e non agli organi politici dell’Ente è in linea con i principi stabiliti dall’art.
107, D. Lgs. n. 267/2000 (e prima ancora dall’art. 51, L. n. 142/1990, come modificato dalla L. n. 127/1997).
Nel quadro stabilito dal T.U.E.L., in particolare, vengono demandati agli
organi di governo i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre spettano
ai dirigenti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, nonché l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale.
Ai sensi dell’art.
109, D. Lgs. n. 267/2000, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Il secondo comma dell’articolo prevede il potere
sostitutivo regionale in caso di inerzia nel rilascio del permesso di costruire, senza però addentrarsi nel dettare una specifica disciplina in merito al procedimento da seguire o all'individuazione degli organi regionali competenti.
Tale facoltà viene, infatti, completamente demandata alle Regioni, che provvedono nell’ambito della propria autonomia legislativa, secondo quanto previsto dall’art.
21 del Testo Unico.
Nell’ipotesi di mancata emanazione della legge regionale, la dottrina ritiene che sia comunque possibile per il soggetto che richiede il permesso di costruire sollecitare l’esercizio del potere sostitutivo da parte del
Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di organo di vertice dell’Ente titolare di generale potere di vigilanza sull’attività edilizia ed urbanistica.