(massima n. 1)
La controversia vertente sull'annullamento dei provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di un deposito di carburanti, nella parte in cui detto scarico viene assoggettato a limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. n. 152 del 1999, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che ciò che viene maggiormente in rilievo sono i limiti imposti, in sede di autorizzazione, allo scarico di acque che, derivando dal trattamento di depositi di carburante, assumono la qualità di rifiuti. Si tratta, dunque, di prescrizioni che afferiscono essenzialmente alla disciplina degli scarichi industriali, rispetto alla quale operano prescrizioni tecniche, l'accertamento della legittimità delle quali rientra nella giurisdizione generale di legittimità e non anche in quella, delineata dall'art. 143, comma 1, del R.D. n. 1775 del 1993, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. (Cassa e dichiara giurisdizione, Consiglio di Stato Roma, 19 marzo 2014).