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Articolo 7 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Attivitā edilizia delle pubbliche amministrazioni

Dispositivo dell'art. 7 Testo unico edilizia

1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:

  1. a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  2. b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
  3. c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Spiegazione dell'art. 7 Testo unico edilizia

La norma in commento costituisce una deroga all’ordinario regime che impone la necessità del titolo edilizio, che viene sostituito da altri atti di natura unilaterale o consensuale adottati dalla pubblica amministrazione, in relazione alle specifiche categorie di opere individuate nelle tre lettere comprese nell’unico comma.

La lettera a) si riferisce agli accordi tra Pubbliche Amministrazioni riconducibili allo schema degli accordi organizzativi di cui all’art. 15, L. n. 241/1990, come ad esempio gli accordi di programma.
Tali accordi costituiscono strumenti di semplificazione, che consentono un’azione concordata tra più Amministrazioni Pubbliche e l’esercizio coordinato di funzioni programmatiche, pianificatorie, urbanistiche o finanziarie.
Gli accordi di questo genere sostituiscono il titolo abilitativo edilizio ove vi sia l’assenso del Comune interessato, che è sempre richiesto al fine di salvaguardare le attribuzioni di tale Ente in materia edilizia e urbanistica, e ne venga fatta pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del TUEL.
Gli effetti dell’accordo sono, anzitutto, intrinseci, cioè connessi alla sua natura contrattuale e che danno luogo alla possibilità di avvalersi degli ordinari rimedi contro l’inadempimento.
Tali rimedi, però, sono azionabili davanti al Giudice Amministrativo, trattandosi di una materia riservata alla sua giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1), n. 2), c.p.a..
Vengono, poi, distinti gli effetti estrinseci dell’accordo, come ad esempio la variazione automatica degli strumenti urbanistici e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

La seconda deroga, disciplinata dalla lettera b), pare accogliere una nozione ampia di opera statale o di interesse statale, ricomprendendovi gli interventi eseguiti non solo dalle Amministrazioni statali, ma anche dagli Enti istituzionalmente competenti e dai privati concessionari di servizi pubblici.
In tal caso, il titolo edilizio è sostituito dall’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, ai sensi dell’art. 2, L. n. 383/1994.

L’ultima ipotesi riguarda le opere pubbliche dei Comuni deliberate dal consiglio comunale o dalla giunta comunale assistite dalla validazione di progetto, oggi disciplinata dall’art. 26, D. Lgs. n. 50/2016.
In ogni caso, la giurisprudenza ritiene che, pur essendo esclusa la necessità di munirsi di titolo abilitativo, che viene appunto sostituito dalla validazione di progetto, sussista comunque l’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche vigenti.

Massime relative all'art. 7 Testo unico edilizia

Cass. pen. n. 41033/2010

Per i beni e le opere caratterizzati da finalitā pubblica č esclusa la necessitā che gli interventi siano preceduti dal permesso di costruire (Cass. pen., sez. III, 9/5/2008, sent. n. 18900, Vinci e altri). Tale conclusione non comporta affatto che al Comune sia sottratto l'esercizio delle prerogative che discendono dalla legge e venga meno l'obbligo di rispettare le regole e le procedure poste a tutela del territorio e dell'ambiente. L'ente comunale, nell'approvare i progetti di intervento proposti dal concessionario dovrā, tra le altre valutazioni di utilitā e di coerenza con gli interessi pubblici, effettuare una verifica del rispetto delle regole in vigore, comprese quelle fissate ai fini urbanistici e ambientali. Spetterā, peraltro, al Consiglio Comunale e gli organismi preposti dell'ente adottare eventuali interventi correttivi e integrativi delle regole che si assuma necessario aggiornare o modificare nei limiti delle attribuzioni e delle potestā dell'ente.

Cass. pen. n. 18900/2008

In materia di edilizia, anche le opere eseguite dai Comuni sono soggette all'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche vigenti e ai relativi controlli salvo restando che, per effetto dell'art. 7 del D.P.R. n. 380 del 2001 e della contestuale abrogazione del D.L. n. 398 del 1993 e successive modifiche, per dette opere non č richiesto il previo rilascio del permesso di costruire, cui deve ritenersi equipollente, infatti, la delibera del consiglio o della giunta comunale accompagnata da un progetto riscontrato conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. (Fattispecie di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380 del 2001 relativamente a lavori di ampliamento di cimitero comunale in violazione della distanza minima rispetto al centro abitato).

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