La norma in commento costituisce una deroga all’ordinario regime che impone la necessità del titolo edilizio, che viene sostituito da altri atti di natura unilaterale o consensuale adottati dalla
pubblica amministrazione, in relazione alle specifiche categorie di opere individuate nelle tre lettere comprese nell’unico comma.
La lettera a) si riferisce agli accordi tra Pubbliche Amministrazioni riconducibili allo schema degli accordi organizzativi di cui all’art.
15, L. n. 241/1990, come ad esempio gli accordi di programma.
Tali accordi costituiscono strumenti di semplificazione, che consentono un’azione concordata tra più Amministrazioni Pubbliche e l’esercizio coordinato di funzioni programmatiche, pianificatorie, urbanistiche o finanziarie.
Gli accordi di questo genere sostituiscono il titolo abilitativo edilizio ove vi sia l’assenso del Comune interessato, che è sempre richiesto al fine di salvaguardare le attribuzioni di tale Ente in materia edilizia e urbanistica, e ne venga fatta pubblicazione ai sensi dell’art.
34 del TUEL.
Gli effetti dell’accordo sono, anzitutto,
intrinseci, cioè connessi alla sua natura contrattuale e che danno luogo alla possibilità di avvalersi degli ordinari rimedi contro l’
inadempimento.
Tali rimedi, però, sono azionabili davanti al Giudice Amministrativo, trattandosi di una materia riservata alla sua giurisdizione esclusiva
ex art.
133, comma 1), n. 2), c.p.a..
Vengono, poi, distinti gli effetti
estrinseci dell’accordo, come ad esempio la variazione automatica degli strumenti urbanistici e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.
La seconda deroga, disciplinata dalla lettera b), pare accogliere una nozione ampia di opera statale o di interesse statale, ricomprendendovi gli interventi eseguiti non solo dalle Amministrazioni statali, ma anche dagli Enti istituzionalmente competenti e dai privati concessionari di servizi pubblici.
In tal caso, il titolo edilizio è sostituito dall’
accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, ai sensi dell’art. 2, L. n. 383/1994.
L’ultima ipotesi riguarda le opere pubbliche dei Comuni deliberate dal
consiglio comunale o dalla giunta comunale assistite dalla
validazione di progetto, oggi disciplinata dall’art.
26, D. Lgs. n. 50/2016.
In ogni caso, la giurisprudenza ritiene che, pur essendo esclusa la necessità di munirsi di titolo abilitativo, che viene appunto sostituito dalla validazione di progetto, sussista comunque l’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche vigenti.