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Articolo 209 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 209 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Alle persone di cui all'art. 205 del presente decreto, addette a macchine mosse da agente inanimato ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, spettano le prestazioni dell'assicurazione ai termini del titolo I quando siano colpite da infortunio lavorando a servizio delle dette macchine.

Dette prestazioni spettano, altresì, alle persone previste all'art. 205 che, nelle condizioni di cui ai numeri di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 4, siano addette alle altre lavorazioni previste dall'art. 1, con esclusione dei quelle di cui ai numeri 7), 8), 10), 13) limitatamente al deposito ed all'impiego, 14) se eseguite con meno di quattro persone, 24) e 26). (1)

Note

(1) Con sentenza 31 ottobre-5 novembre 1986, n. 231, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del Titolo I del D.P.R. n. 1124/65 spettino anche ai lavoratori agricoli comunque addetti alla utilizzazione delle macchine.

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