In virtù delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'età di dodici anni ai settanta compiuti(1):
- a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;
- b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;(3)
- c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente, non partecipano.(2)
Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affitanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli articoli 206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera b).
I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente articolo, sempreché abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a).
Note
- i lavoratori di cui alla presente lettera sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla L. 26 ottobre 1957 n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni;
- la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'art. 116 del presente testo.