[I ricorsi e tutti gli altri atti di parte debbono essere sottoscritti dalla parte o da chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori speciali e depositati o trasmessi alla segreteria della Commissione unitamente a dieci copie occorrenti per la distribuzione ai componenti la Commissione e per la comunicazione all'altra parte. La segreteria appone sulle scritture la data del deposito o dell'arrivo.]