AUTORE:
Giulia Gioffredi
ANNO ACCADEMICO: 2018
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Milano
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
I cambiamenti che hanno caratterizzato i mercati finanziari negli ultimi anni hanno reso ben visibile la necessità di un rafforzamento del quadro legislativo. La direttiva 2014/65/UE, nota come MIFID II, è l’ultimo intervento del legislatore europeo in tema di mercati degli strumenti finanziari e modifica le norme che disciplinano i requisiti di organizzazione per i prestatori di servizi di investimento e la tutela degli investitori, tentando di ridurre le asimmetrie informative che colpiscono la posizione del contraente e tentando di prevenire il problema del conflitto di interessi. Si è in presenza di un rinnovamento disciplinare incentrato sullo sviluppo e sull’attivazione di crescenti livelli di trasparenza nelle forme di negoziazione previste dalla Direttiva e dal Regolamento MIFID II. Si tratta di una tecnica normativa che sottolinea la necessità in capo agli intermediari di fornire esaurienti informazioni alla clientela in merito al contenuto del servizio fornito. Essa si sostanzia soprattutto sotto il profilo dei costi e degli oneri, che dovranno essere comunicati al cliente in modo da consentirgli di conoscere le ripercussioni che essi potrebbero avere sui rendimenti dell’investimento. Il nuovo quadro normativo inoltre prevede una tutela più adeguata degli investitori, anche mediante l’attribuzione ai regulators di maggiori poteri di controllo sulle materie prime. Questo rafforzamento si manifesta ora nella possibilità di vietare temporaneamente la commercializzazione dei prodotti offerti, qualora le autorità abbiano il sospetto che tali prodotti possano ridurre o paralizzare l’integrità dei mercati e gli interessi della clientela. La normativa MIFID II introduce anche una serie di disposizioni che disciplinano l’accesso ai mercati dell’Unione Europea da parte di soggetti insediati in paesi terzi. La MIFID II aumenta sensibilmente il numero di obblighi che gravano sull’impresa di investimento. Essa deve avviare una consultazione nei confronti del cliente per acquisire le informazioni sull’esperienza pregressa che egli ha maturato riguardo allo specifico servizio offerto, sulla sua situazione finanziaria e sulla sua tolleranza al rischio. La conoscenza che l’intermediario deve avere del cliente è fondamentale anche ai fini di una consapevole adozione delle misure di product governance. Il prodotto finanziario, quando viene concepito dalla società che lo collocherà sul mercato, deve avere già una sua categoria di clienti di riferimento. Tra le novità più rilevanti va inoltre segnalata la regolamentazione della consulenza indipendente, che si sostanzia nell’obbligo di comunicazione al cliente nel caso di prestazione del servizio offerta su base indipendente e di offrire al cliente un’ampia gamma di strumenti diversificati. Tra gli interventi ritenuti necessari al fine di rafforzare la trasparenza del mercato, il legislatore ha previsto anche che gli intermediari devono ora garantire la massima qualificazione del personale, anche attraverso una revisione annua delle capacità professionali del personale stesso. Accanto agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari finanziari, si colloca anche l’onere dell’investitore di adoperarsi per comprendere integralmente le informazioni ricevute. La direttiva riconosce infatti che l’educazione finanziaria si pone quale condizione necessaria affinché gli obblighi informativi in capo agli intermediari finanziari possano essere realmente efficaci. L’entrata in vigore delle rinnovate disposizioni europee è stata condizionata fortemente dal fenomeno Brexit. La Scozia, a seguito della decisione del Regno Unito di voler abbandonare il mercato unico, ha richiesto di formulare delle soluzioni differenziate che permettano al paese di mantenere gli stretti rapporti in vigore con l’Unione Europea ed i paesi membri, soprattutto per quanto concerne il proseguimento della partecipazione al Mercato Unico Europeo. Le opzioni che ora si prospettano per il Regno Unito dopo l’uscita ufficiale dall’Unione Europea, per quanto concerne i rapporti finanziari e commerciali, sono essenzialmente quattro. Lo scenario più probabile al momento è che il Regno Unito diventi per l’Unione Europea un vero e proprio paese terzo, con tutto ciò che questa possibilità implicherebbe per quanto riguarda le disposizioni previste dalla Direttiva MIFID II in tema di imprese situate fuori dal blocco commerciale europeo. Risulta essenziale inoltre procedere ad un’analisi di come si sta evolvendo il recepimento della direttiva MIFID II in Scozia, soprattutto in relazione alla formazione comportamentale degli intermediari finanziari. Il processo di adeguamento alle nuove regole mostra al momento esiti positivi, come più volte sostenuto dalle personalità più influenti della Financial Conduct Authority, nonostante le incognite sul proseguimento della partecipazione al mercato unico finanziario abbiano reso le attività di formazione del personale più complesse.