AUTORE:
Antonio Fanģ
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Teramo
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
L’esigenza di ricorrere a mezzi legislativi eccezionali nasce dalla circostanza che nella vita di uno Stato può essere necessario, in determinati casi, adottare provvedimenti che normalmente dovrebbero essere contenuti in una legge, ma ciò non è possibile data la complessità e lentezza del procedimento legislativo ordinario.
L’attribuzione di un potere normativo primario all’organo esecutivo non è una novità nel panorama storico istituzionale italiano: tale necessità risale ai tempi dello Statuto albertino, nonostante esso non solo non riconoscesse la legittimità di siffatti provvedimenti, ma arrivasse addirittura a negarne la possibilità. I decreti-legge, così come configurati dall’Assemblea costituente, rappresentano un unicum nel panorama della decretazione d’urgenza, trattandosi di atti normativi suscettibili di trasformarsi da fonti del diritto in fonti di illecito, lasciando privi di fondamento giuridico i rapporti instauratisi nel corso della loro pendenza. Da questa situazione peculiare sorgono una serie di domande, le cui possibili risposte verranno affrontate nelle pagine dell'elaborato.
I decreti-legge sono inquadrabili come fonti normative? Qual è la loro natura?
La Costituzione, prendendo spunto dall’esperienza pregressa, detta una disciplina molto rigorosa attribuendo al Parlamento un ruolo decisivo e degradando l’attribuzione del Governo ad un potere precario, a causa dall’alea della perdita di efficacia ex tunc. L’art. 77 Cost. concede al Governo l’esercizio della funzione di normazione entro limiti e modalità predefinite.
Il decreto-legge, adottato dal Governo sotto la propria responsabilità, viene emanato dal Capo dello Stato, il quale esercita un controllo preliminare che tuttavia, solitamente, si risolve al massimo con un rinvio al Governo con richiesta di riesame; immediatamente dopo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e viene presentato alle Camere per dare il via a procedimento di conversione. Il decreto deve essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni e, in caso contrario, perde efficacia ex tunc.
Nella Costituzione viene utilizzato il termine “conversione” del decreto: in linea teorica non è quindi richiesta espressamente una legge, anche se in tale direzione si è formata una incontrastata consuetudine costituzionale, essendo la soluzione che offre maggiori garanzie, soprattutto in termini di regolamentazione dei rapporti oggetto del decreto.
La Legge fondamentale ungherese ha un regolamento piuttosto dettagliato, che non rappresenta un unicum nel costituzionalismo europeo, tanto da essere comparato, dalla Commissione di Venezia nel suo parere, ai sistemi di risposta emergenziale polacchi e tedeschi.
La legge fondamentale relativa agli jogrend különleges è contenuta in un capitolo a parte, in netto contrasto con le regolamentazioni precedenti che furono disperse tra i vari capitoli della Costituzione: in questo capitolo sono riunite tutte le norme che si riferiscono a questo argomento.
Nello stato di pericolo, il Governo ha il diritto di intervenire immediatamente e di adottare misure straordinarie, in caso di calamità naturali o incidenti industriali che mettono in pericolo la vita o la proprietà, o di attenuarne le conseguenze; questo stato solitamente è dichiarato anche in presenza di un livello di pericolo inferiore allo stato di emergenza. Il pericolo naturale o industriale può essere una calamità naturale, delle inondazioni di acque interne, degli incidenti industriali, delle malattie di massa e l’inquinamento dell'acqua potabile, dell'ambiente, i gravi ostacoli causati da nevicate, oppure nel caso di linee ferroviarie o strade principali invalicabili all'interno della regione allo stesso tempo. Lo stato di pericolo estremo può essere localizzato in un villaggio, regione, provincia, contea, in parti del paese o in tutto il paese.
L’attribuzione di un potere normativo primario all’organo esecutivo non è una novità nel panorama storico istituzionale italiano: tale necessità risale ai tempi dello Statuto albertino, nonostante esso non solo non riconoscesse la legittimità di siffatti provvedimenti, ma arrivasse addirittura a negarne la possibilità. I decreti-legge, così come configurati dall’Assemblea costituente, rappresentano un unicum nel panorama della decretazione d’urgenza, trattandosi di atti normativi suscettibili di trasformarsi da fonti del diritto in fonti di illecito, lasciando privi di fondamento giuridico i rapporti instauratisi nel corso della loro pendenza. Da questa situazione peculiare sorgono una serie di domande, le cui possibili risposte verranno affrontate nelle pagine dell'elaborato.
I decreti-legge sono inquadrabili come fonti normative? Qual è la loro natura?
La Costituzione, prendendo spunto dall’esperienza pregressa, detta una disciplina molto rigorosa attribuendo al Parlamento un ruolo decisivo e degradando l’attribuzione del Governo ad un potere precario, a causa dall’alea della perdita di efficacia ex tunc. L’art. 77 Cost. concede al Governo l’esercizio della funzione di normazione entro limiti e modalità predefinite.
Il decreto-legge, adottato dal Governo sotto la propria responsabilità, viene emanato dal Capo dello Stato, il quale esercita un controllo preliminare che tuttavia, solitamente, si risolve al massimo con un rinvio al Governo con richiesta di riesame; immediatamente dopo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e viene presentato alle Camere per dare il via a procedimento di conversione. Il decreto deve essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni e, in caso contrario, perde efficacia ex tunc.
Nella Costituzione viene utilizzato il termine “conversione” del decreto: in linea teorica non è quindi richiesta espressamente una legge, anche se in tale direzione si è formata una incontrastata consuetudine costituzionale, essendo la soluzione che offre maggiori garanzie, soprattutto in termini di regolamentazione dei rapporti oggetto del decreto.
La Legge fondamentale ungherese ha un regolamento piuttosto dettagliato, che non rappresenta un unicum nel costituzionalismo europeo, tanto da essere comparato, dalla Commissione di Venezia nel suo parere, ai sistemi di risposta emergenziale polacchi e tedeschi.
La legge fondamentale relativa agli jogrend különleges è contenuta in un capitolo a parte, in netto contrasto con le regolamentazioni precedenti che furono disperse tra i vari capitoli della Costituzione: in questo capitolo sono riunite tutte le norme che si riferiscono a questo argomento.
Nello stato di pericolo, il Governo ha il diritto di intervenire immediatamente e di adottare misure straordinarie, in caso di calamità naturali o incidenti industriali che mettono in pericolo la vita o la proprietà, o di attenuarne le conseguenze; questo stato solitamente è dichiarato anche in presenza di un livello di pericolo inferiore allo stato di emergenza. Il pericolo naturale o industriale può essere una calamità naturale, delle inondazioni di acque interne, degli incidenti industriali, delle malattie di massa e l’inquinamento dell'acqua potabile, dell'ambiente, i gravi ostacoli causati da nevicate, oppure nel caso di linee ferroviarie o strade principali invalicabili all'interno della regione allo stesso tempo. Lo stato di pericolo estremo può essere localizzato in un villaggio, regione, provincia, contea, in parti del paese o in tutto il paese.