AUTORE:
Flavius Nicolae Duca
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Milano
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
L’offerta pubblica di acquisto è una particolare tecnica negoziale di acquisizione di strumenti finanziari.
Solitamente, chi si impegna a porre in essere un’operazione del genere, vista l’onerosità che tale strumento richiede, lo fa con il fine di ottenere il controllo della società.
La prima legge organica riguardante le offerte pubbliche di acquisto è stata introdotta solamente nel 1992, con la legge 149. Prima di allora, una regolamentazione molto scarna era dettata dall’art. 18 della l. 216 del 1974, e riguardava solamente questioni di trasparenza.
Il D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, meglio conosciuto come Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, abrogando completamente la legge 149/92, disciplina adesso agli artt. 102 – 112, le offerte pubbliche di acquisto.
Ai sensi dell’art. 102 del T.U.F., la decisione o il sorgere dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto devono essere comunicati senza indugio alla Consob, alla società emittente e al mercato e resa pubblica. L’offerente deve promuovere l’offerta tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni dalla comunicazione, presentando alla Consob il documento d’offerta. Questo termine è perentorio e, nel caso di mancato rispetto, il documento d’offerta viene dichiarato irricevibile. Una volta promossa, l’offerta diventa irrevocabile come disposto dall’art. 103, che disciplina lo svolgimento dell’offerta.
Il consiglio di amministrazione dell’emittente deve diffondere un comunicato contente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta e la valutazione sulla medesima.
Quando si tratta di prodotti finanziari quotati, il periodo di adesione viene concordato con la società di gestione del mercato; per quelli non ammessi alla quotazione, con la Consob. Il periodo deve essere ricompreso tra un minimo di 15 giorni e un massimo di 25 per le offerte obbligatorie, tra un minimo di 15 e un massimo di 40 per le volontarie.
La Consob, per motivi di corretto svolgimento, può prorogare la durata fino ad un massimo di 45 giorni. Il termine di chiusura dell’offerta non viene specificato all’interno del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; pare però opportuno far coincidere il termine di chiusura con il termine per l’adesione.
Importante la distinzione tra offerte volontarie ed obbligatorie.
La disciplina dell’offerta obbligatoria, ex art. 105, comma 1, si applica solamente alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani; infatti l’art. 101 ter dispone che, per le questioni di diritto societario, è competente l’autorità dello Stato in cui la società ha la sede legale. L’offerta pubblica di acquisto obbligatoria è stata introdotta con la legge 149, del '92.
Il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, pur avendo conservato l’opa obbligatoria, ne ha ampiamente ridefinito i presupposti, i contenuti, le cause di esenzione e le sanzioni in caso di inosservanza.
Il cardine di tale disciplina si rinviene nell’art. 106 del T.U.F., il quale prevede - al comma 1 - che chiunque, a seguito di acquisti o maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione, intendendo con tale una quota detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o interposta persona, dei titoli emessi da una società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza, superiore alla soglia del 30%, è tenuto a promuovere entro venti giorni un’opa rivolta a tutti i possessori sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazioni in un mercato regolamentato.
L’opa obbligatoria è stata introdotta con lo scopo di garantire la distribuzione del premio di maggioranza anche agli azionisti di minoranza, a seguito del cambio di controllo, altrimenti questi sarebbero rimasti intrappolati in una società gestita da un soggetto che non è di loro gradimento senza avere il diritto di "exit" ad un prezzo non punitivo.
Per temperare l’eccesivo esborso finanziario previsto dall’opa obbligatoria, il legislatore del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ha introdotto un sistema di esenzioni molto più articolato rispetto alla disciplina previgente la quale esentava le dall’opa obbligatoria solo nei casi di trasferimento del controllo all’interno di un gruppo.
Gli artt. 106, comma 4, e 107, pongono le opa preventive come causa di esenzione.
Il primo caso è quello di opa preventiva totalitaria, che prevede che l’obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata dal comma 1 dello stesso sia detenuta a seguito di un’offerta rivolta a tutti i possessori per la totalità dei titoli in loro possesso.
Solitamente, chi si impegna a porre in essere un’operazione del genere, vista l’onerosità che tale strumento richiede, lo fa con il fine di ottenere il controllo della società.
La prima legge organica riguardante le offerte pubbliche di acquisto è stata introdotta solamente nel 1992, con la legge 149. Prima di allora, una regolamentazione molto scarna era dettata dall’art. 18 della l. 216 del 1974, e riguardava solamente questioni di trasparenza.
Il D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, meglio conosciuto come Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, abrogando completamente la legge 149/92, disciplina adesso agli artt. 102 – 112, le offerte pubbliche di acquisto.
Ai sensi dell’art. 102 del T.U.F., la decisione o il sorgere dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto devono essere comunicati senza indugio alla Consob, alla società emittente e al mercato e resa pubblica. L’offerente deve promuovere l’offerta tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni dalla comunicazione, presentando alla Consob il documento d’offerta. Questo termine è perentorio e, nel caso di mancato rispetto, il documento d’offerta viene dichiarato irricevibile. Una volta promossa, l’offerta diventa irrevocabile come disposto dall’art. 103, che disciplina lo svolgimento dell’offerta.
Il consiglio di amministrazione dell’emittente deve diffondere un comunicato contente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta e la valutazione sulla medesima.
Quando si tratta di prodotti finanziari quotati, il periodo di adesione viene concordato con la società di gestione del mercato; per quelli non ammessi alla quotazione, con la Consob. Il periodo deve essere ricompreso tra un minimo di 15 giorni e un massimo di 25 per le offerte obbligatorie, tra un minimo di 15 e un massimo di 40 per le volontarie.
La Consob, per motivi di corretto svolgimento, può prorogare la durata fino ad un massimo di 45 giorni. Il termine di chiusura dell’offerta non viene specificato all’interno del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; pare però opportuno far coincidere il termine di chiusura con il termine per l’adesione.
Importante la distinzione tra offerte volontarie ed obbligatorie.
La disciplina dell’offerta obbligatoria, ex art. 105, comma 1, si applica solamente alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani; infatti l’art. 101 ter dispone che, per le questioni di diritto societario, è competente l’autorità dello Stato in cui la società ha la sede legale. L’offerta pubblica di acquisto obbligatoria è stata introdotta con la legge 149, del '92.
Il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, pur avendo conservato l’opa obbligatoria, ne ha ampiamente ridefinito i presupposti, i contenuti, le cause di esenzione e le sanzioni in caso di inosservanza.
Il cardine di tale disciplina si rinviene nell’art. 106 del T.U.F., il quale prevede - al comma 1 - che chiunque, a seguito di acquisti o maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione, intendendo con tale una quota detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o interposta persona, dei titoli emessi da una società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza, superiore alla soglia del 30%, è tenuto a promuovere entro venti giorni un’opa rivolta a tutti i possessori sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazioni in un mercato regolamentato.
L’opa obbligatoria è stata introdotta con lo scopo di garantire la distribuzione del premio di maggioranza anche agli azionisti di minoranza, a seguito del cambio di controllo, altrimenti questi sarebbero rimasti intrappolati in una società gestita da un soggetto che non è di loro gradimento senza avere il diritto di "exit" ad un prezzo non punitivo.
Per temperare l’eccesivo esborso finanziario previsto dall’opa obbligatoria, il legislatore del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ha introdotto un sistema di esenzioni molto più articolato rispetto alla disciplina previgente la quale esentava le dall’opa obbligatoria solo nei casi di trasferimento del controllo all’interno di un gruppo.
Gli artt. 106, comma 4, e 107, pongono le opa preventive come causa di esenzione.
Il primo caso è quello di opa preventiva totalitaria, che prevede che l’obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata dal comma 1 dello stesso sia detenuta a seguito di un’offerta rivolta a tutti i possessori per la totalità dei titoli in loro possesso.