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Articolo 3 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

[Aggiornato al 04/07/2009]

Sospensione dell'esecuzione

Dispositivo dell'art. 3 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Massime relative all'art. 3 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Cons. Stato n. 425/1996

È ammissibile il ricorso giurisdizionale amministrativo di primo grado, proposto avverso un'ordinanza contingibile e urgente del sindaco, nei riguardi della quale il privato abbia, pendente il termine d'impugnazione, richiesto al prefetto un atto cautelare di sospensione senza contestualmente proporre un ricorso amministrativo (gerarchico o d'altro tipo), atteso che l'improcedibilità dell'istanza cautelare, che, com'è noto, può essere posta solo innanzi all'autorità gerarchicamente sovraordinata in sede di gravame gerarchico (art. 3 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), implica solo l'impossibilità dell'organo irritualmente adito di disporre l'invocata sospensione, ma non preclude al ricorrente l'adizione del giudice.

Cons. Stato n. 16/1991

Il provvedimento impugnato col ricorso straordinario al capo dello Stato può essere sospeso, oltre che d'ufficio e discrezionalmente dall'autorità emanante, anche dall'autorità decidente, su domanda di parte, a garanzia della legalità complessiva dell'azione amministrativa e dell'interesse pubblico generale, e una volta riscontrata sommariamente la sussistenza in concreto del periculum in mora e del fumus boni iuris. Il provvedimento impugnato col ricorso straordinario al capo dello stato (anche se regionale), può essere sospeso cautelarmente dal ministro competente con proprio decreto, su parere del consiglio di stato richiesto specificamente sulla domanda di sospensiva, dal quale il ministro stesso può discostarsi solo provocando la deliberazione in tal senso del consiglio dei ministri, e il susseguente decreto del presidente del consiglio dei ministri. Il decreto col quale il ministro competente sospende il provvedimento impugnato col ricorso straordinario al capo dello stato è a sua volta impugnabile in sede giurisdizionale solo per vizi di forma e di procedimento.

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