1. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni(1).
Note
(1)
Tale disposizione è stata modificata dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
La precedente versione disponeva: "È in ogni caso consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni.".
La precedente versione disponeva: "È in ogni caso consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni.".