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Articolo 6 Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

[Aggiornato al 01/05/2024]

La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti

Dispositivo dell'art. 6 Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

1. Con provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso.

1-bis. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegnano il ricorso ad una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilice il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari(2).

3. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, col decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L. 31 agosto 2022 n. 130.
(2) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 24, comma 2-bis, lettera c) del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

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