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Articolo 7 Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Requisiti generali

Dispositivo dell'art. 7 Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado debbono:

  1. a) essere cittadini italiani;
  2. b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
  3. c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
  4. d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di età;
  5. e) avere idoneità fisica e psichica;
  6. e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche;
  7. [f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria.] (1)

Note

(1) Lettera abrogata dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

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