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Articolo 5 bis Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

[Aggiornato al 04/01/2024]

Formazione continua dei giudici e magistrati tributari

Dispositivo dell'art. 5 bis Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

1. (1)Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1 bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 1, comma 1 lett. g) della L. 31 agosto 2022 n. 130.
(2) Articolo modificato dall'art. 1-ter, comma 5, lettera a) del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

Spiegazione dell'art. 5 bis Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione


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