Nella ipotesi di aziende pluripoderali di cui all'articolo 32 e nel caso in cui un'unica azienda agricola od un'unica proprietà fondiaria siano suddivise in più appezzamenti di terreno ciascuno dei quali sia oggetto di un autonomo contratto associativo, qualora la conversione in affitto di tali contratti sia richiesta da più concessionari associati tra loro, l'unita' produttiva da prendere in considerazione ai fini della valutazione di idoneità, secondo il criterio di cui all'articolo 31, è costituita dalla complessiva superficie agricola oggetto delle domande di conversione.
Nei casi previsti dal comma precedente, in deroga a quanto stabilito dalla lettera b) dell'articolo 29, è sufficiente, per far luogo alla conversione in affitto, che ciascun concessionario richiedente la trasformazione sia lavoratore agricolo abituale.