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Articolo 33 bis Norme sui contratti agrari

(L. 3 maggio 1982, n. 203)

[Aggiornato al 01/01/2018]

Opposizione del concedente

Dispositivo dell'art. 33 bis Norme sui contratti agrari

(1)L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.

La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell'articolo 46.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 5 della L. 14 febbraio 1990, n. 29.

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