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Articolo 15 quinquies Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 25/01/2025]

Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato

Dispositivo dell'art. 15 quinquies Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. (1)L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato(3).

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115(3).

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1(2)(3).

3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi(3).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
(3) Il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera p)) l'introduzione dei commi 1-bis, 2-bis e 3-bis all'art. 15-quinquies e ha disposto altresì che "Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] p) all'articolo 15- quinquies: [...] 3) al comma 3, le parole: «, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo del distretto dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1» sono soppresse".

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