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Articolo 70 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Apertura e omologazione del piano

Dispositivo dell'art. 70 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti(2).

2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3(2).

3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

4. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati(2).

5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, e provvede con decreto(1).

6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.

7. Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata(1)(2).

8. La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51(2).

9. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136](2)

10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate(2).

11. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136](2).

12. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136](2).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 19, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 70, comma 1; (con l'art. 19, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 70, comma 2; (con l'art. 19, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 70, comma 4; (con l'art. 19, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 70, comma 5; (con l'art. 19, comma 2, lettera e)) la modifica dell'art. 70, comma 7; (con l'art. 19, comma 2, lettera f)) la modifica dell'art. 70, comma 8; (con l'art. 19, comma 2, lettera g)) l'abrogazione del comma 9 dell'art. 70; (con l'art. 19, comma 2, lettera h)) la modifica dell'art. 70, comma 10; (con l'art. 19, comma 2, lettera i)) l'abrogazione dei commi 11 e 12 dell'art. 70; (con l'art. 19, comma 2, lettera l)) la modifica dell'art. 70, rubrica.

Spiegazione dell'art. 70 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma si occupa di disciplinare gli aspetti procedimentali della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
A tal proposito, si deve notare che, in seguito all'apertura della procedura da parte del Tribunale e alla conseguente pubblicazione e comunicazione ai creditori del piano proposto, non si dà luogo ad alcuna operazione di voto sul piano. I creditori, in questa fase, possono solamente formulare osservazioni e proposte di modifica al piano nei confronti dell'OCC, il quale avrà eventualmente il compito di riferirle e sottoporle all'attenzione del Tribunale.

Nel ricorso per l'apertura della procedura il debitore può richiedere l'applicazione delle misure protettive, che consistono nel divieto di iniziare o proseguire iniziative esecutive individuali sui beni del debitore. La mera richiesta di applicazione delle misure protettive non è condizione sufficiente perchè esse possano divenire (anche solo temporaneamente) efficaci, come previsto per le procedure ordinarie: l'efficacia è infatti subordinata al preventivo accoglimento della richiesta da parte del Tribunale.

Il procedimento di conclude, infine, con il giudizio di omologazione del piano. In questa sede il Tribunale è chiamato nuovamente a valutare l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità del piano. Lo stesso Tribunale dovrà tuttavia valutare anche la convenienza dello stesso, qualora un creditore abbia svolto opposizione: in tal caso, l'omologazione sarà possibile solo previo accertamento del fatto che il piano assicura al creditore opponente un trattamento non deteriore rispetto a quello che questi riceverebbe nell'alternativa procedura liquidatoria.

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