(massima n. 1)
In tema di procedimento unitario ex artt. 7 e 40 CCII, la domanda del debitore di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, proposta in pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, deve essere depositata, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII; tale termine ha natura perentoria e non è prorogabile né per accordo delle parti né per effetto di rinvii disposti dal giudice, né può essere spostata in avanti la nozione stessa di "prima udienza" in ragione della mancata o incompleta attività istruttoria o della pendenza di trattative, dovendosi avere riguardo all'udienza effettivamente tenuta a contraddittorio validamente instaurato.