Cass. pen. n. 42594/2024
In tema di procedimento estradizionale, la violazione dell'art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al trattamento carcerario al quale l'estradando sarā sottoposto nello Stato richiedente, non č deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, né spetta alla Corte esaminare tale punto "ex officio", coinvolgendo esso valutazioni e accertamenti di merito, che necessariamente devono essere effettuati dalla Corte di appello. (In motivazione la Corte ha precisato che il controllo esteso al "merito" di cui all'art. 706 cod. proc. pen. č in ogni caso limitato all'esame "cartolare" delle informazioni giā acquisite nel giudizio ex art. 704 cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 49331/2023
In tema di estradizione per l'estero, sussiste l'interesse della parte ad impugnare la sentenza di non luogo a provvedere per carenza della documentazione integrativa rilevante ai fini della decisione, resa a fronte della richiesta, avanzata in via principale, di una pronuncia sul merito delle condizioni di estradabilitā in base al titolo estradizionale, in quanto la sentenza di natura meramente processuale non č idonea a determinare l'effetto preclusivo di una successiva sentenza favorevole all'estradizione, a seguito della presentazione di ulteriore domanda da parte dallo stesso Stato per i medesimi fatti, previsto dall'art. 707 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 40167/2006
In tema di estradizione per l'estero richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, la sentenza con la quale la Corte di cassazione dichiari non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, a causa del suo ritiro da parte dello Stato istante, preclude, ex art. 707 cod. proc. pen., la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito della presentazione da parte dello stesso Stato di una nuova domanda per i medesimi fatti, salvo che la stessa sia fondata su elementi non valutati in precedenza. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto preclusa la valutazione di una nuova domanda di estradizione presentata dalle autoritā tedesche, dopo che la stessa Corte di cassazione aveva dichiarato non sussistenti le condizioni per l'accoglimento di una precedente domanda, a seguito del suo ritiro, motivato dalla cessazione del titolo estradizionale). (Annulla senza rinvio, App. Roma, 13 Gennaio 2005).