Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15821 del 6 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La nullitā di un contratto per violazione della normativa antitrust deve essere tempestivamente dedotta e provata in giudizio dalla parte interessata; se tale nullitā viene sollevata solo nella fase d'appello o nelle conclusioni dell'appello stesso, le preclusioni probatorie sono giā maturate e il motivo risulta inammissibile.

(massima n. 2)

L'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. č destinata ad essere assorbita dalla sentenza finale, essendo soggetta al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 c.p.c., pertanto un'espressa revoca con la sentenza non č necessaria.

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