Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 15486 del 21 marzo 2025

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di nesso causale tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore, è necessario valutare, nel caso di più datori di lavoro succedutisi nel tempo in cui la parte lesa svolse la propria attività a contatto con l'amianto, quale sia stata l'efficacia eziologica dell'esposizione avvenuta durante il periodo di gestione del rischio attribuibile a ciascun datore, accertando, alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale attingibile attraverso l'esclusione dell'interferenza di decorsi alternativi, se tale condotta, sulla base di leggi scientifiche universali o statistiche, abbia aggravato o concorso a determinare un aggravamento dell'asbestosi già in precedenza insorta, tale che, in assenza, l'evento morte non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore ovvero con minore intensità lesiva.

(massima n. 2)

In tema di prova scientifica, il riferimento del consulente tecnico o del perito a pubblicazioni o studi non prodotti nel fascicolo dibattimentale non incide sull'utilizzabilità degli stessi, attenendo al profilo dell'attendibilità delle conclusioni rassegnate dall'esperto che, in quanto fondate su dati non controllabili, impongono al giudice di valutarle, tenendo conto di tale limite.

(massima n. 3)

In tema di giudizio di cassazione, il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto, con riguardo al rito camerale, dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., è applicabile anche in relazione al deposito di memorie della persona offesa nell'ambito di procedimenti definiti in udienza pubblica, essendo espressione di un principio generale, funzionale alla salvaguardia di esigenze di tutela del contraddittorio, sicché la sua inosservanza esime il giudice di legittimità dall'obbligo di prenderle in esame.

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