(massima n. 3)
In tema di giudizio di cassazione, il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto, con riguardo al rito camerale, dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., è applicabile anche in relazione al deposito di memorie della persona offesa nell'ambito di procedimenti definiti in udienza pubblica, essendo espressione di un principio generale, funzionale alla salvaguardia di esigenze di tutela del contraddittorio, sicché la sua inosservanza esime il giudice di legittimità dall'obbligo di prenderle in esame.