(massima n. 1)
In tema di spese sostenute dal genitore per la locazione di un alloggio utilizzato dal figlio che frequenti corsi universitari in un luogo diverso da quello di residenza, le stesse vanno qualificate come spese straordinarie, in considerazione non solo della loro imprevedibilitā, ma anche della loro rilevanza. Anche per tali spese, quindi, la mancanza di un preventivo accordo con l'altro genitore o il dissenso da quest'ultimo manifestato in ordine alla loro effettuazione non esclude il diritto al rimborso del genitore collocatario, ai fini del quale č tuttavia richiesta la valutazione della conformitā della scelta compiuta all'interesse della prole e dell'adeguatezza della stessa allo standard socio-economico della vita familiare.