(massima n. 1)
In tema di nullitā del matrimonio, dal combinato disposto degli artt. 119 e 120 c.c. si evince che, ove la pronuncia di interdizione per infermitā mentale di uno dei coniugi sia passata in giudicato al momento del matrimonio, i legittimati all'impugnazione sono esonerati dalla prova del vizio della volontā; negli altri casi, invece, l'esistenza dell'infermitā o dell'incapacitā di intendere e di volere al momento del matrimonio deve essere provata da chi agisce per l'impugnazione del vincolo nuziale; con l'ulteriore conseguenza che, in assenza della pronuncia di interdizione passata in giudicato al momento del matrimonio, deve escludersi che l'infermitā di mente possa essere desunta direttamente dalla successiva pronuncia di interdizione, in quanto č richiesto un accertamento, specifico e in concreto, sulla sua esistenza al momento del matrimonio.