(massima n. 1)
La disciplina sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta negli artt. 191 e 194 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 impone agli enti locali di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in loro favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità; più precisamente, per effetto dell'art. 4 del D.L.vo 15 settembre 1997 n. 342, poi trasfuso nell'art. 191 del T.U. citato, è stato introdotto il principio della validità del rapporto obbligatorio direttamente costituito con l'Amministrazione, a condizione peraltro che la prestazione o il bene fornito siano riconoscibili come dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'anzidetto art. 194 del medesimo T.U. e, quindi, che siano passibili di dichiarazione di utilità da parte dell'Ente locale, con conseguente previsione di spesa - anche fuori bilancio - nel caso in cui il relativo impegno non sia stato ancora previsto.