(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il proprietario di un suolo sito sull'alveo di un lago realizzi una darsena mediante escavazione del proprio suolo, facendo sė che l'acqua lacustre allaghi lo scavo, non č possibile scindere tra proprietā privata del suolo e proprietā demaniale dell'acqua e cosė ritenere che la darsena appartenga al privato, salvo il diritto della P.A. alla derivazione. Al contrario, posti i principi di inseparabilitā tra acqua ed alveo e di inalienabilitā dei beni del demanio pubblico, deve ritenersi che, per accessione alla cosa principale, il terreno, originariamente privato ma trasformato in darsena, sia divenuto anch'esso demaniale.