(massima n. 2)
Il rilievo d'ufficio della nullitā del contratto č precluso al giudice quando sulla validitā del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validitā. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, si č ritenuto che il giudicato interno, formatosi sull'accoglimento della domanda contrattuale di rendiconto ex art. 2552 c.c., precludesse la questione sulla validitā del contratto di associazione in partecipazione).