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Articolo 25 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 25 Legge sulla protezione del diritto d'autore

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte. (1)

Note

(1) La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha stabilito che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."

Massime relative all'art. 25 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. pen. n. 2000/2019

In tema di tutela penale del diritto d'autore, la caduta in pubblico dominio dell'opera a seguito dell'intervenuto decorso del termine di settanta anni di cui all'art. 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633 costituisce un elemento negativo della fattispecie di reato prevista dall'art. 171-ter, lett. b, della medesima legge e, pertanto, deve essere provata dall'imputato che ne voglia beneficiare, dovendo la pubblica accusa fornire solo la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del fatto tipico.

Cass. civ. n. 32/2017

La durata in Italia dei diritti patrimoniali d'autore su personaggio di fantasia (nella specie, Zorro), creato da un autore statunitense, è quella di settanta anni dalla morte dell'autore, prevista dall'art. 25 della L. n. 633/41 nel testo vigente, e non quella, più breve, di non oltre cinquantasei dalla prima pubblicazione, fissata dal Copyright Act americano del 1909.

Cass. civ. n. 16888/2006

In tema di diritto d'autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo, e solo fino a quando detta pubblicazione effettivamente sussista, non potendo la sua protezione prescindere dall'attuale esistenza dell'opera ed avere la stessa durata prevista dall'art. 25 della legge n. 633 del 1941 per il diritto sull'opera dell'ingegno. Considerato peraltro che la pubblicazione dell'opera periodica potrebbe cessare anche solo momentaneamente, l'art. 100 cit. prolunga nel tempo la protezione del titolo, vietandone la riproduzione in altre opere della stessa specie per due anni dall'interruzione, a tutela non già dell'editore contro la concessione del diritto sul titolo ad altri da parte dell'autore, bensì a tutela di quest'ultimo contro l'utilizzazione del titolo da parte dell'editore o di terzi nel periodo indicato.

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