(massima n. 1)
In caso di corresponsione da parte del fondo di garanzia gestito dall'Inps, ai lavoratori gią dipendenti di societą fallita, del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, la surrogazione di diritto del fondo al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. comporta che il credito del fondo e gli eventuali crediti di natura retributiva dei lavoratori gią dipendenti dell'impresa fallita siano collocati nella medesima posizione e nello stesso grado di privilegio in forza del coordinato disposto degli artt. 2751 bis cit., 1203 c.c. e 2 legge n. 297 del 1982 nel passivo del fallimento del datore di lavoro, essendo previsti nel n. 1 dell'art. 2751 bis, senza alcuna graduazione o ordine di precedenza, sia i crediti per le retribuzioni dovute sia quelli relativi ad indennitą dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. (Nella specie, la Suprema Corte, enunciando il suddetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva affermato che, in caso di concorso di crediti di lavoratori subordinati per retribuzioni e di crediti del fondo di garanzia per le somme pagate, in sostituzione del datore di lavoro, per T.F.R., questi ultimi crediti possono essere soddisfatti subordinatamente al preventivo soddisfacimento dei crediti di lavoro).