(massima n. 1)
I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltą di godimento dei condomini sulle unitą immobiliari in proprietą esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietą individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti. (Omissis).