(massima n. 1)
È nulla, ma non inesistente, la sentenza d'appello la cui intestazione individua correttamente l'imputato e la sentenza di primo grado, e che riporta fedelmente il dispositivo letto in udienza, ma che reca, per errore, una motivazione relativa ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, con la conseguenza che, se l'invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, si determina la necessità di rinnovare l'intero giudizio di secondo grado. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che in tale ipotesi - equiparabile alla mancanza grafica di motivazione - non può applicarsi il principio per cui, in presenza di una discrasia tra il dispositivo pubblicato mediante lettura in udienza e la motivazione non contestuale della decisione, deve attribuirsi prevalenza all'elemento decisionale su quello giustificativo).