(massima n. 1)
Ai fini della legge penale, l'attivitą di assicurazione del rischio di responsabilitą civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti rientra tra i servizi di pubblica necessitą, in quanto la sua qualificazione in tal senso ad opera della legge 24 dicembre 1969 n. 990, che prevede come obbligatoria la stipulazione dei relativi contratti sia per gli utenti sia per le imprese di assicurazione autorizzate, soddisfa a fortiori il requisito, richiesto dall'art. 359 n. 2 c.p., del provvedimento amministrativo di dichiarazione di pubblica necessitą del servizio.