Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi(1);
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione [360](2).
Note
(1)
Non è pacifico quali siano le professioni di cui il pubblico è per legge obbligato a valersi. Secondo alcuni si tratta di un requisito meramente apparente, tuttavia la dottrina maggioritaria ritiene il contrario e nello specifico che tale locuzione si riferisca a quelle attività professionali cui si è obbligati a ricorrere per lo svolgimento di determinati servizi, come ad esempio l'architetto se si vuole progettare un palazzo.
(2)
La definizione inserita in tale comma pone problemi di coordinazione con la norma di cui all'art. 358. la dottrina ha cercato di risolvere la questione individuando la linea di demarcazione in relazione alla natura del provvedimento della P.A.. Quindi se si tratta di concessione si avrà pubblico servizio, nel caso di autorizzazione servizio si parlerà di pubblica utilità, a patto però che vi sia un'espressa qualificazione dell'atto come orientato alla pubblica necessità del servizio.