(massima n. 2)
Quando a seguito di plurime vendite parziali il fondo a cui vantaggio sussiste una servitù di passaggio venga frazionato in porzioni separate in modo che una sola di esse sia contigua al fondo servente, non si costituisce, per effetto di tale frazionamento, un autonomo diritto di servita a favore della porzione non contigua e a carico di quella contigua al fondo servente, in quanto il principio dell'indivisibilità della servitù sancito dall'art. 1071 c.c., riguarda il fondo servente e non quello dominante. Ne consegue che il proprietario della porzione non contigua al fondo servente non ha titolo per accedere a questo attraverso la porzione interposta tra quella di sua proprietà e il fondo servente medesimo.