(massima n. 1)
Poiché il trasferimento dell'esercizio della servitù in luogo diverso da quello in cui è stata stabilita originariamente può avvenire - in deroga all'espresso divieto imposto dall'art. 1068 c.c. al proprietario del fondo servente - soltanto in presenza dei presupposti oggettivi previsti dalla stessa norma, il proprietario del fondo dominante, qualora invochi il trasferimento della servitù - che dal proprietario del fondo servente si assuma invece estinta o prescritta - deve dimostrare che il trasferimento sia avvenuto in virtù di un accordo manifestato in maniera inequivoca dalle parti.In tema di estinzione della servitù, l'impossibilità di fatto di goderne e il venir meno dell'utilitas che ne costituisce il contenuto non ricorrono quando — come nel caso di espropriazione per pubblica utilità — si sia verificata la sola modificazione della titolarità della proprietà del fondo servente ovvero, permanendo l'utilitas, non si frapponga un ostacolo materiale all'esercizio del diritto.