(massima n. 1)
Il tribunale, in sede di appello avverso un'ordinanza reiettiva di un'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, non può dare rilievo ad un eventuale aggravamento delle condizioni di salute dell'indagato (intervenuto tra la pronuncia del provvedimento impugnato e la proposizione dell'appello) evidenziabili in nuovo accertamento medico: ciò non solo sarebbe in contrasto con il principio dell'effetto devolutivo dell'appello, ma comporterebbe, per l'ipotesi di positivo riscontro del suddetto aggravamento in termini di incompatibilità con la permanenza in carcere, l'esercizio della facoltà sostanziale di revoca o sostituzione ex officio della misura cautelare che compete solo al Gip ovvero al giudice del giudizio.