(massima n. 2)
Nel procedimento incidentale d'impugnazione straordinaria attivabile, mediante la richiesta di revoca di misura di cautela personale detentiva, a norma delle disposizioni di cui agli artt. 299, 310 e 311 del codice di procedura penale, la prospettazione di una circostanza di fatto sopravvenuta (condizione della revocabilitą) comporta, per il giudice, l'obbligo, enunciato dall'art. 299, comma 1, di rivalutare nell'attualitą tutto il coacervo di indizi (gravi) posto a fondamento del provvedimento impositivo, anche quando, di per sé, il nuovo elemento risulti di scarso rilievo.