(massima n. 2)
Presupposto della revoca di una misura cautelare personale č il venir meno, anche per fatti portati a conoscenza del giudice procedente successivamente all'adozione della misura, dei gravi indizi o delle esigenze cautelari, giā ritenuti nel provvedimento applicativo della misura stessa e non rimossi attraverso l'esperimento del riesame. Il tema di lite nel giudizio di appello ed in quello successivo di legittimitā concernente la revoca o il diniego di revoca di una misura cautelare, č dunque ristretto alla questione se siano o non siano venute meno le condizioni di applicabilitā della misura o le esigenze cautelari. Ne consegue che al giudice investito dell'appello o del successivo ricorso č precluso, anche in forza del generalissimo principio ne bis in idem, l'esame sulla sussistenza o sull'insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari a suo tempo dedotti a supporto della misura, oggetto del giudizio di revoca.