(massima n. 2)
Le misure coercitive e interdittive sono due sottotipi delle misure cautelari personali, a loro volta ascrivibili nel più ampio genus delle misure cautelari. Dette misure - unitariamente disciplinate - sono tra loro assimilabili. Nell'ipotesi di sussistenza di esigenze probatorie le prime (coercitive) possono essere sostituite dalle altre (interdittive), quando mirino a conseguire la finalità di garantire le indispensabili cennate esigenze istruttorie con il minore danno per i diritti inviolabili dei cittadini. Tale possibilità è esclusa soltanto quando il pubblico ministero abbia richiesto esclusivamente una specifica misura. La Corte ha osservato che non è di ostacolo il limite di durata previsto per le misure interdittive dall'art. 308 c.p.p., poiché nel caso di esigenze probatorie è sempre possibile la rinnovazione. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto legittima la sostituzione degli arresti domiciliari con la sospensione dall'esercizio del pubblico servizio di tecnico dell'ufficio tecnico erariale).