(massima n. 1)
Il credito dell'assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilitą, ai sensi dell'art. 156 c.c., avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacitą della persona che versa in stato di bisogno e non č in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo, n. 5 e 447 c.c., non opera la compensazione legale.