(massima n. 3)
Il giudice di appello al quale sia stata denunciata una nullità per carenza di motivazione, non può limitarsi a rilevare tale carenza, ma nell'ambito delle questioni decise dal provvedimento impugnato, deve riesaminare l'oggetto della decisione, considerando il merito ed ovviando così con la sua pronuncia alle lacune del provvedimento impugnato, rientrando ciò nei suoi poteri-doveri di giudice del gravame. (Nella specie era stata impugnata dal P.M. per mancanza di motivazione un'ordinanza di rimessione in libertà, pronunciata dal Gup, contestualmente alla sentenza, all'esito di giudizio abbreviato).