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Articolo 99 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Estensione al difensore dei diritti dell'imputato

Dispositivo dell'art. 99 Codice di procedura penale

1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo [46, 419, 438, 446, 571, 589 c.p.p.].

2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice(1).

Note

(1) Il difensore agisce in rappresentanza del proprio assistito, ma non può prendere decisioni contrastanti con le scelte di quest'ultimo poiché, peraltro, l'assistito può togliere efficacia all'attività compita dal difensore prima che il giudice si esprima con provvedimento.

Ratio Legis

Lo scopo della norma è di Anche tale norma è quello di fortificare la funzione del difensore e, più in generale, de diritto di difesa previsto dalla costituzione (si veda l'art. 24 cost.).

Spiegazione dell'art. 99 Codice di procedura penale

Ai sensi della norma in commento, al difensore spettano le facoltà ed i poteri che la legge attribuisce all'imputato, salvo che la legge li attribuisca solamente a quest'ultimo.

Fra tali poteri e facoltà strettamente personali non rientrano solo quelli che presuppongono che l'imputato sia il soggetto che materialmente li esercita, bensì anche quelli che, se non eseguiti personalmente, necessitano di apposita procura speciale, per l'importanza dell'atto (ad es. scelta del giudizio abbreviato, richiesta di rimessione o di patteggiamento).

Ad ogni modo, l'imputato può togliere effetto all'atto compiuto, mediante apposita dichiarazione, che tuttavia deve essere trasmessa al giudice prima che vi sia un provvedimento di quest'ultimo, e questo per chiari fini di economia e di congruenza processuale, dato che in caso contrario l'imputato potrebbe osservare le conseguenze dell'attività del difensore, per poi decidere se togliervi o meno effetto.

Massime relative all'art. 99 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 16719/2011

Il difensore di ufficio dell'imputato è legittimato a proporre istanza di restituzione in termini per l'impugnazione o l'opposizione avverso sentenza contumaciale o decreto di condanna.

Cass. pen. n. 24481/2010

L'opposizione alla pronuncia della sentenza di proscioglimento predibattimentale può essere manifestata anche dal solo difensore, che ha facoltà di esercitare i poteri che la legge attribuisce in via non esclusiva e personale all'imputato. (Nella specie, peraltro, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse natura di sentenza dibattimentale, non predibattimentale). (Dichiara inammissibile, Trib. Napoli, 16 gennaio 2007).

Cass. pen. n. 7061/2010

Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle prove e conseguente al principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore.

Cass. pen. n. 40441/2009

Il difensore nominato d'ufficio all'imputato latitante non deve necessariamente essere iscritto nell'albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. (Rigetta, App. Milano, 14/07/2004).

Cass. pen. n. 47803/2008

Deve intendersi proposto personalmente dall'imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, rechi tuttavia in calce l'atto di nomina del difensore sottoscritto dall'imputato, in quanto tale atto ha un implicito, ma evidente valore di condivisione della dichiarazione e dei motivi di ricorso, che quindi devono giuridicamente ritenersi fatti propri dall'imputato, il quale se ne assume la paternità. (Fattispecie relativa ad atto di impugnazione impropriamente definito appello, perché proposto contro un provvedimento inappellabile, qualificato come ricorso per cassazione ).

Cass. pen. n. 2698/2008

Ai fini della proposizione dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., non è richiesto che il difensore dell'indagato (o imputato) sia munito di procura speciale, essendo egli titolare di un autonomo diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Napoli, 4 giugno 2008).

Cass. pen. n. 1456/2008

In tema di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., non è richiesto che il difensore del proponente sia munito di procura speciale. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Napoli, 22 Maggio 2008).

Cass. pen. n. 43801/2008

In tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., non è richiesto che il difensore dell'indagato che formuli la relativa istanza sia munito di procura speciale.

Cass. pen. n. 40585/2008

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato irreperibile dal difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in quanto l'assenza del titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre impugnazione. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 31 ottobre 2006).

Cass. pen. n. 38473/2008

Il difensore d'ufficio deve essere necessariamente sostituito in ogni caso in cui la difesa non venga di fatto esercitata e quindi anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia comunicato al giudice di non poter svolgere il patrocinio a causa della cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto legittima la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore dell'imputato latitante nominato in sostituzione dell'originario difensore d'ufficio che aveva comunicato ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p. di non essere più iscritto nell'apposito elenco ).

Cass. pen. n. 39878/2007

La richiesta di audizione dell'indagato nel procedimento di riesame non deve essere necessariamente presentata dall'interessato, ma può essere avanzata anche dal suo difensore. (In motivazione la Corte ha chiarito che la disciplina generale dettata per le procedure in camera di consiglio e richiamata dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., non riserva all'indagato personalmente la facoltà di richiedere l'audizione e che pertanto tale facoltà, in ossequio al disposto dell'art. 99 cod.proc.pen., deve ritenersi possa essere esercitata anche dal difensore). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 30 Gennaio 2007).

Cass. pen. n. 37534/2007

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato irreperibile dal difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, in quanto il mancato titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre impugnazione.

Cass. pen. n. 27350/2007

Sussiste la legittimazione del difensore di fiducia, ancorché sprovvisto di procura speciale, a proporre istanza di restituzione nel termine per l' impugnazione della sentenza contumaciale, ex art. 175, comma secondo, c.p.p., considerato che non si tratta di atto specificamente ed espressamente riservato all'imputato o al suo procuratore speciale (art. 99, comma secondo, c.p.p.) e che l'imputato può, comunque, togliere effetto all'atto compiuto dal difensore prima che sia intervenuto un provvedimento del giudice (art. 99, comma secondo, c.p.p.).

Cass. pen. n. 26068/2007

È affetta da nullità a regime intermedio la sentenza pronunciata all'esito del dibattimento proseguito sul presupposto della rinuncia da parte del difensore ad un'istanza del proprio assistito di rinvio del dibattimento stesso finalizzata a consentirgli di esercitare la facoltà, riservata personalmente all'imputato, di rendere dichiarazioni spontanee.

Cass. pen. n. 24486/2006

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato latitante dal difensore d'ufficio non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in quanto il mancato titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre l'impugnazione. (In motivazione la Corte ha altresì affermato che il difensore d'ufficio del latitante, che non sia legittimato a proporre ricorso per cassazione, può richiedere di essere sostituito a norma degli artt. 97, comma quinto, c.p.p. e 30 att. c.p.p.).

Cass. pen. n. 6221/2005

Il difensore dell'imputato latitante, avendo la rappresentanza di questi ad ogni effetto e potendo in sua vece esercitare tutti i diritti e le facoltà che non siano personalmente riservati dalla legge all'imputato, può validamente proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna anche senza essere iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. (Annulla in parte con rinvio, Ass. App. Palermo, 20 Novembre 2003).

Cass. pen. n. 38019/2004

Il difensore dell'imputato latitante, rappresentando quest'ultimo ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 165 c.p.p., comma terzo, ed essendo abilitato, in base all'art. 99 c.p.p., comma primo, ad esercitare in sua vece tutti i diritti e tutte le facoltà che non siano riservate personalmente all'imputato, può proporre ricorso per Cassazione anche senza essere iscritto all'Albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p., ma non può difendere il latitante davanti alla Corte.

Cass. pen. n. 41333/2003

Il difensore d'ufficio del latitante, rappresentando quest'ultimo ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 165, comma terzo, c.p.p., ed essendo abilitato, in base al disposto di cui all'art. 99, comma 1, stesso codice, ad esercitare in sua vece tutti i diritti e le facoltà che non siano personalmente riservati all'imputato, può validamente proporre ricorso per cassazione avverso decisioni del tribunale del riesame anche senza essere iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 2954/1999

A norma dell'art. 6, comma 5, della L. 30 luglio 1990, n. 217, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decida sul ricorso, proposto contro il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, spetta solo all'interessato e non al difensore. Infatti, attesa la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento in questione, non è applicabile l'art. 99 c.p.p., che estende al difensore le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato.

Cass. pen. n. 3146/1996

Il difensore dell'indagato, anche se non espressamente menzionato dall'art. 257 c.p.p. tra i soggetti che possono proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, è comunque legittimato a tale gravame. Al medesimo infatti competono ai sensi dell'art. 99 comma primo c.p.p. le facoltà ed i diritti attribuiti all'assistito, salvi quelli a quest'ultimo personalmente riservati tra i quali non rientra la legittimazione de quo: al proposito è significativo che l'art. 257 c.p.p. parli di «imputato» e non già di «imputato personalmente» come ad esempio l'art. 439 c.p.p., in tema di richiesta di rito abbreviato o l'art. 446 c.p.p., in materia di patteggiamento.

Cass. pen. n. 11783/1995

Il diritto di richiedere un termine per la difesa, previsto dall'art. 519 c.p.p. in caso di nuova contestazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p. non è da considerare riservato esclusivamente all'imputato ma, senza alcuna deroga al principio generale di cui all'art. 99 c.p.p., si estende al difensore.

Cass. pen. n. 5588/1995

In tema di proscioglimento predibattimentale, l'opposizione dell'imputato contumace può essere espressa anche dal difensore. A questo competono, infatti, a norma dell'art. 99 c.p.p., le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che siano riservati personalmente a quest'ultimo. Poiché per l'assenso al proscioglimento predibattimentale, l'art. 469 c.p.p. non ha riservato personalmente all'imputato il relativo potere, il consenso del difensore è validamente dato per l'imputato.

Cass. pen. n. 3681/1995

Alla stregua della disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 99, 571 e 589 c.p.p., la rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato personalmente, effettuata prima ancora del deposito della sentenza (e, quindi, dell'inizio della decorrenza del termine per impugnare), così come non preclude allo stesso imputato (non operando, in materia penale, l'istituto dell'acquiescenza previsto dall'art. 329 c.p.c.), di proporre ugualmente, entro i termini di legge, l'impugnazione, allo stesso modo non incide sulla validità dell'impugnazione che, successivamente alla detta rinuncia e sempre nell'osservanza dei prescritti termini, sia stata autonomamente proposta dal difensore abilitato.

Cass. pen. n. 27/1995

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto personale della parte e non atto del difensore con procura, in quanto l'art. 645, comma primo, c.p.p. prevede che essa sia presentata personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e tale previsione, secondo quanto stabilito dall'art. 99, comma primo, stesso codice, comporta una deroga - che logicamente riguarda il compimento di atti processuali, non quello di atti materiali - alla regola della rappresentanza da parte del difensore. Ne consegue che al procuratore alle liti non è consentito sottoscrivere la predetta domanda di riparazione, ma non è preclusa la facoltà di provvedere al deposito in cancelleria della domanda, sottoscritta dal suo assistito. (In motivazione, la S.C. ha rilevato che l'art. 645 c.p.p. da un lato adopera l'espressione «è presentata», la quale, se a prima vista può far pensare a una materiale attività di deposito in cancelleria, a un più attento esame rende evidente che in realtà è diretta a regolare non tale attività, bensì le varie modalità della domanda, in quanto indica la forma dell'atto, i documenti che devono accompagnarlo, i soggetti legittimati e l'ufficio presso il quale esso deve essere depositato e, dall'altro, non commina espressamente l'inammissibilità per l'inosservanza della prescrizione in questione, sicché non potrebbe ravvisarsi tale sanzione processuale, se si dovesse concludere che la prescrizione è diretta ad individuare, anziché il soggetto legittimato a formulare la domanda, quello che ne deve curare il deposito in cancelleria).

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