(massima n. 1)
Nel caso in cui venga proposta l'azione di responsabilitą nei confronti di uno degli amministratori di una societą e, successivamente, venga proposta la medesima azione nei confronti degli altri, il giudice, per affermare che la prima citazione ha avuto l'effetto di interrompere la prescrizione anche riguardo agli altri amministratori (ex art. 1310 c.c.) deve valutare se le violazioni a carico di questi ultimi accertate possano essere considerate alla stregua di concause distinte ma eziologicamente concorrente dei danni arrecati ex artt. 2392 e 2394 c.c.